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Nuovo decreto verifiche periodiche



Pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale il 29 aprile 2011 le indicazioni normative riguardanti le modalità di verifica sulla sicurezza delle attrezzature da lavoro.  Modalità, tempi e condizioni in base ai quali il datore di lavoro e responsabile delle strutture può chiedere di autorizzare a eseguire suddette verifiche soggetti terzi in sostituzione degli enti preposti: INAIL e ASL.
 
 Di seguito, le attrezzature soggette a verifica e interessate dal decreto:
 
  • apparecchi per il sollevamento materiali non azionati a mano e idroestrattori a forza  centrifuga (Gruppo SC);
  • sollevamento persone (Gruppo SP);
  • gas, vapore, riscaldamento (Gruppo GVR);
  • tubazioni (gas, vapori, liquidi);
  • generatori di calore a combustibile solido, liquido o gasso per impianti;
  • centrali di riscaldamento ad acqua;
  • forni per industrie chimiche e simili.
 
Fino ad oggi le verifiche periodiche effettuabili su tali attrezzature  vengono svolte in due fasi: la prima di competenza INAIL, la seconda di competenza alle ASL territoriali. Il decreto chiarisce quando e in che modo il datore di lavoro può concordare l’autorizzazione a far eseguire controlli, da parte di soggetti terzi abilitati.
 

I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio rispondendo direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione.






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